Art. 9.

      1. L'articolo 9 della legge 16 marzo 1987, n. 115, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - 1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, le aziende sanitarie locali e ospedaliere si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché in conformità alla normativa vigente in materia di ONLUS. Lo Stato, attraverso il Ministero della salute, sentita la Commissione permanente istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, o attraverso le regioni provvede alla concessione di contributi alle associazioni di volontariato costituite da cittadini affetti da diabete mellito e da loro familiari destinati al finanziamento di specifici progetti-obiettivo presentati dalle stesse associazioni, previa valutazione da parte di una commissione di esperti allo scopo nominata».